Con ordinanza del 16 dicembre 2020 la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Firenze è tornata sul tema della revoca cautelare ex art. 2476, terzo comma, c.c., per l’ipotesi di compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte dell’amministratore di s.r.l.
In particolare, il Tribunale, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni allegate dal socio ricorrente, assistito dallo Studio, ha disposto la revoca dell’amministratore unico della società sulla scorta:
A. del mancato pagamento dell’indennità di occupazione da parte di una società riferibile al medesimo amministratore, che aveva occupato parte dell’immobile di proprietà della società da lui stesso amministrata.
Sul punto, il Tribunale ha accertato il fatto, decisivo e inconfutabile, che l’amministratore ha consentito alla società (terza e a lui riferibile) di occupare il fabbricato senza mai esigere il pagamento della indennità di occupazione;
B. della mancata presentazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 e della mancata approvazione di quello precedente.
A tal proposito, il Tribunale ha osservato che si tratta di circostanza di fatto certa e non contestata, essendo peraltro già due i bilanci di esercizio non approvati, ciò da cui non può che ravvisarsi una responsabilità dell’amministratore unico: o per aver presentato bozze viziate o per aver omesso di registrare la causa di scioglimento della società amministrata;
C. della violazione dei diritti di accesso del socio alla documentazione sociale.
Al riguardo, il Tribunale rileva come risulti dagli atti che il socio ricorrente sia stato costretto ad adire il Tribunale per poter esercitare il suo diritto di accesso alla documentazione sociale, negato senza giustificazioni dall’amministratore unico; e vi sia tuttora contrasto tra le parti, addirittura sull’adempimento da parte dell’amministratore unico dell’ordine giudiziale che ha accolto il ricorso del socio ricorrente.
